Il Registro dei Titolari Effettivi in Italia rappresenta un tema cruciale per le aziende e i trust, soprattutto in un contesto normativo sempre più orientato alla trasparenza e alla lotta contro il riciclaggio di denaro.
In questo articolo esaminiamo in dettaglio le recenti modifiche legislative, le sfide legali e le sospensioni che hanno interessato il Registro, analizzando le implicazioni per la privacy e la protezione dei dati. Se operi nel settore aziendale o gestisci patrimoni significativi, è fondamentale comprendere come queste normative potrebbero influenzare le tue attività.
Il Registro dei titolari effettivi
La questione dell’accesso e della verifica dei dati riguardanti gli effettivi titolari di conti correnti, quote societarie, trust o altre posizioni soggettive che comportano vantaggi economici è sempre stata al centro degli interessi degli operatori del settore sia per le problematiche legate all’antiriciclaggio, sia ai fini del corretto ed efficace scambio di dati e informazioni tra istituzioni amministrative e fiscali e tra Stati diversi, sia anche nell’ottica dei limiti imposti dalla più recente normativa sulla tutela della privacy.
Nell’odierno contesto globalizzato e dinamico dei settori aziendale, patrimoniale e finanziario, esistono infatti diverse modalità per aggirare gli obblighi informativi, in modo più o meno lecito, o per mettere al sicuro le proprie sostanze dal sistema di controlli nazionali e internazionali di carattere fiscale.
Sfide nell’accesso ai dati in un contesto globalizzato
Le odierne strutture giuridiche più utilizzate da chi possiede ingenti patrimoni o imprese multinazionali – come, ad es. i trust, le holding e le strutture giuridiche transazionali – sono abbastanza complesse da rendere in molti casi difficile stabilire chi sia l’effettivo proprietario di un bene o chi sia l’effettivo beneficiario di un reddito, di un patrimonio o di un utile societario.
In questo panorama, i vari Stati, sotto l’egida dell’OCSE, hanno avviato una serie di interventi normativi e di accordi per contrastare l’uso illecito o fraudolento di queste strutture giuridiche, costruendo da un lato una serie di accordi sullo scambio di informazioni (sia accordi di tipo bilaterale per lo scambio su richiesta, sia accordi generali e standardizzati tra gli Stati per lo scambio automatico, come il CRS), e dall’altro normative interne per rendere più efficiente il sistema dei controlli.
Sotto quest’ultimo aspetto, il metodo forse più efficace a garantire dei controlli efficienti e completi è l’utilizzo di uno o più registri obbligatori al quale vengono comunicati i dati utili a svolgere tali controlli. Tuttavia, non sempre questo tipo di soluzione si rivela concretamente efficace ed anzi, in alcuni casi rischia sia di andare a ledere altre normative e gli stessi diritti dei cittadini (come il diritto alla privacy), sia di scontrarsi con la giurisprudenza interna del Paese.
Normative e sfide nei vari Stati
Quasi tutti gli Stati occidentali prevedono oggi degli appositi registri obbligatori in cui i cittadini devono indicare i dati degli effettivi beneficiari di conti correnti, patrimoni, quote societarie e trust. Tuttavia, la creazione di tali registri ha spesso incontrato problemi, ostacoli e polemiche.
Ad esempio, negli Stati Uniti, dal gennaio 2024 è stato istituito un registro simile tramite il Corporate Transparency Act che, però, è stato sospeso in alcuni Stati a causa di potenziali violazioni della privacy. Anche la Francia ha istituito un registro simile, che prevedeva inoltre un accesso indiscriminato per i terzi. Questo ha portato a censure giuridiche, arrivando persino di fronte alla Corte di Giustizia Europea, che ha dichiarato la norma illegittima, anche se il governo francese ha comunque confermato la misura.
Tra questi esempi, il caso più emblematico è quello del Registro dei titolari effettivi italiano. Le vicende relative a questo registro sono ancora in corso e meritano di essere esaminate attentamente.
Elementi chiave della diatriba in Italia
Istituzione del Registro
Nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle persone fisiche titolari effettivi.
Critiche e controversie
Contestazioni sulla privacy e l’accesso pubblico ai dati dei titolari effettivi.
Sospensione giudiziaria
Sospensione e riesame del Registro, con prossima udienza a settembre 2024.
Il Registro dei Titolari Effettivi in Italia
Il Governo italiano, con il decreto del 9 settembre 2023 emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha istituito il Registro dei titolari effettivi, il quale impone un nuovo obbligo di comunicazione dei dati da parte delle imprese, con particolare riferimento, appunto, ai “titolari effettivi”.
Criteri per individuazione dei "titolari effettivi"
Con tale locuzione, la normativa antiriciclaggio definisce “la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria”. Rifacendosi alla normativa vigente, esistono quindi 3 criteri per individuare un titolare effettivo:
- Il primo criterio è quello dell’assetto proprietario, in base al quale sono individuati i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale;
- Il secondo criterio è quello del “controllo”: nel caso in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta l’individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società tramite:
– controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
– controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
– dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante. - Il terzo criterio residuale individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.
Nei trust, invece, la figura del titolare effettivo è definita dall’art. 22 del D. lgs 231/2007, che identifica i titolari effettivi in tutte le persone che sono coinvolte nel trust e in tutte le persone fisiche che esercitano un controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust. Nell’ambito di un trust, tali soggetti dovrebbero dunque identificarsi generalmente con il Disponente, l’eventuale Guardiano, il trustee e i beneficiari effettivi.
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Critiche e controversie sul Registro
L’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi e la conseguente istituzione di un registro pubblico non è andata esente da forti critiche da parte degli operatori del settore. Le criticità inerenti all’intreccio tra la comunicazione e lo scambio delle informazioni personali con il diritto alla privacy hanno infatti indotto diverse associazioni a contestare la norma sia sul piano dottrinario che, soprattutto, su quello giuridico, attraverso un ricorso amministrativo al TAR del Lazio, depositato in data 14 novembre 2023 che ha fatto un certo scalpore nell’ambiente.
La principale motivazione del ricorso era che il Decreto avesse illegittimamente equiparato i trust alle società fiduciarie. Inoltre, si riteneva che la creazione di un registro pubblicamente accessibile avrebbe messo seriamente a rischio la tutela della riservatezza delle persone.
Articolo 7 del Decreto MEF
In particolare, ad essere preso di mira è stato l’art. 7 del Decreto MEF, il quale attribuiva anche a titolari di interessi diffusi il diritto ad accedere al Registro. Stabilisce infatti l’art. 7 che: “Privati, anche portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata ovvero qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. Resta ferma l’eventuale ricorrenza di circostanze eccezionali opposte alla richiesta di accesso da parte dei cd. Controinteressati (art.1 c. 2 lett. b) Decreto MEF”.
A parere dei ricorrenti, infatti, una simile previsione “prevede una forma di accesso, asseritamente generalizzato”, il quale “sarebbe illegittimo in via derivata per effetto dell’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 4, lett. d-bis) del d.lgs. n. 231/2007, per contrasto con i principi espressi dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, del 22 novembre 2022, pronunciata nelle cause C-97/20; C-601/20, WM e Sovim SA c. Luxembourg Business Registers. Detta pronuncia, nell’affermare che l’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della IV Direttiva antiriciclaggio ove prevede un accesso in ogni caso al pubblico sulle informazioni sulla titolarità effettiva non rappresenti una misura ‘strettamente necessaria per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo’ impedirebbe agli ordinamenti nazionali di prevedere forme di accesso al pubblico al registro dei titolari effettivi”.
La sentenza del TAR del Lazio
Il TAR Lazio, con l’ordinanza n. 15247/2023 dell’11 dicembre 2023, sospendeva l’efficacia del decreto sul presupposto che “considerato, quanto al fumus bonis iuris, che le plurime e articolate censure formulate dalle parti ricorrenti presentino profili di complessità, involgenti anche questioni di compatibilità eurounitaria, che richiedono un approfondimento nella più appropriata sede di merito; Ritenuto che l’istanza cautelare sia assistita dal prescritto requisito di periculum in mora, tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall’imminente scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 21, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007; Ritenuto, pertanto, meritevole di tutela l’interesse delle parti ricorrenti al mantenimento della res adhuc integra sino alla definizione del giudizio nel merito”, rinviando per il merito alla successiva udienza del 27 marzo 2024.
La decisione presa in sede cautelare sarebbe stata però totalmente ribaltata nel merito. La sentenza che definisce il giudizio in oggetto, infatti, ha stabilito, con specifico riguardo alla doglianza di cui ci stiamo occupando, che “la Corte di Giustizia non ha affermato l’illegittimità di qualsiasi forma di accesso al pubblico al registro dei titolari effettivi, ma si è limitata a dichiarare invalida la previsione di cui all’articolo 1, paragrafo 15, lettera c), della V Direttiva antiriciclaggio nella parte in cui detta norma ha modificato l’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della IV Direttiva antiriciclaggio, eliminando il riferimento al legittimo interesse quale presupposto dell’accesso al pubblico. La pronuncia della Corte, dunque, nel dichiarare invalida la richiamata previsione, ha determinato la “reviviscenza” nel diritto unionale di quanto originariamente previsto dalla IV Direttiva antiriciclaggio, che limitava l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, oltre che alle autorità competenti e ai soggetti obbligati, “a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse”.
A seguito di tale sentenza, dunque, il registro dei titolari effettivi è ufficialmente tornato in vigore e il termine per la comunicazione ha ricominciato a decorrere a seguito della breve parentesi sospensiva che aveva paralizzato le comunicazioni.
Lo scambio di informazioni ai fini dell’antiriciclaggio era stato definitivamente al sicuro. O, almeno, così sembrava.
Il mese successivo, infatti, la sentenza del TAR del Lazio, che aveva respinto i ricorsi in oggetto, è stata a sua volta impugnata di fronte al Consiglio di Stato il quale, con l’Ordinanza 3533/2024 del 17 maggio 2024, ha nuovamente sospeso in via cautelare l’operatività del Registro dei titolari effettivi, rinviando l’udienza per il merito al 19 settembre 2024. Pertanto, il registro risulta nuovamente sospeso dopo essere stato operativo, di fatto, solo nel periodo compreso tra il 12 aprile e il 16 maggio del 2024.
Una diatriba come visto non ancora conclusa, dato che sarà necessario attendere il 19 settembre per scoprire quale sarà la decisione definitiva del Consiglio di Stato.
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In conclusione
Il Registro dei Titolari Effettivi in Italia è al centro di un dibattito acceso e di sfide legali significative, sollevando questioni cruciali riguardanti la trasparenza, la privacy e la legittimità costituzionale. La sospensione del registro da parte del TAR del Lazio evidenzia le tensioni tra la necessità di controllo e la tutela dei diritti individuali.
Con la decisione finale prevista per settembre 2024, il destino del Registro rimane incerto, e le implicazioni legali e operative potrebbero essere di vasta portata.
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